Contributi a persone disabili per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.

Descrizione dell’intervento

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Con il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016, è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione relativo alle modalità e ai criteri per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.

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Destinatari  

Le persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o intendano portare la loro residenza anagrafica, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60.000,00 euro.

La situazione di disabilità è comprovata da una certificazione attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti, eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata.

Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile, anche le persone ricoverate in strutture sanitarie, colpite da eventi a esito invalidante con necessità di rientrare a domicilio; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità. La documentazione di effettivo riconoscimento dell’invalidità civile tuttavia dovrà obbligatoriamente essere esibita prima della concessione del contributo da parte del Comune.
 

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Oggetto

Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare.

Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989.

È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. 

 

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Spese ammissibili  

Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 5 del Regolamento.

La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 50.000,00 euro.

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Modalità per la presentazione della domanda 

Le domande sono presentate dalla persona con disabilità, o da coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, o l’amministrazione di sostegno, e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intende trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).
La domanda, redatta secondo il modello A e in regola con l’imposta di bollo, va presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento. La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo il modello B;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello C, nella quale, tra l’altro, va dichiarato il possesso della certificazione ISEE in corso di validità;
c) copia della certificazione di invalidità (corredata dell’eventuale certificato medico) oppure copia della certificazione sostitutiva nel caso di persona ricoverata senza invalidità civile riconosciuta;
d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
e) autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non rimovibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio;
f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale.

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, va presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa.

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi o per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel Regolamento.

 

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Formazione della graduatoria 

L’Amministrazione regionale, entro il 20 maggio di ogni anno, provvede a formare una graduatoria generale delle domande, sulla base del punteggio derivante dalla classe di invalidità e dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di parità in graduatoria, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

I contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria che rimane in vigore fino al 31 dicembre dell’anno della sua approvazione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
 

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Intensità e cumulabilità dei contributi  

I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, ricevuti o richiesti per i medesimi interventi, secondo i seguenti parametri:

a) per importi preventivati fino a 5.000,00 euro il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
b) per importi preventivati da 5.001,00 a 10.000,00 euro il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro;
c) per importi preventivati da 10.001,00 a 20.000,00 euro il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;
d) per importi preventivati da 20.001,00 a 50.000,00 euro il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.

L’importo del contributo concesso non può superare la somma di 10.000,00 euro, sia nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso dello stesso anno.
 

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